1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale [112 cost.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408, 554 c.p.p.; 125 disp. att.].2. Quando non è necessaria la querela [336-340 c.p.p.], la richiesta [344 c.p.p.], l’istanza [341 c.p.p.] o l’autorizzazione a procedere [343 c.p.p.], l’azione penale è esercitata di ufficio.3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3, 47, 71, 344 c.p.p.].