Art. 27 — Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari [272-325 c.p.p.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti [20, 32 c.p.p.], il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.