1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326-415, 551-554 c.p.p.], si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405, 554 c.p.p.] e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente.
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