Art. 17 — Riunione di processi

1. La riunione di processi [491, 610 c.p.p.] pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12;

b) [nei casi di reato continuato];

c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.