Art. 8 — Regole generali

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [390, 701, 724, 731 c.p.p.].2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.3. Se si tratta di reato permanente [158 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.4. Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.