Art. 2 — Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263, 324, 479 c.p.p.].2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [478, 651, 652, 654 c.p.p.].