[All’arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell’articolo 829, secondo comma, dell’articolo 830, secondo comma, e dell’articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.]
[All’arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell’articolo 829, secondo comma, dell’articolo 830, secondo comma, e dell’articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.]
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