Art. 823 — Deliberazione e requisiti del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto . Esso deve contenere :

1) il nome degli arbitri;

2) l’indicazione della sede dell’arbitrato ;

3) l’indicazione delle parti;

4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

5) l’esposizione sommaria;

6) il dispositivo;

7) la sottoscrizione di tutti gli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

8) la data delle sottoscrizioni.