Art. 818 ter — Attuazione

L’attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall’articolo 669 duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, se la sede dell’arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all’esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma.


Commenti

Lascia un commento