Art. 814 — Diritti degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata , se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione [813] o con atto scritto successivo . Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano . In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza [177 3] dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti [474] ed è soggetta a reclamo a norma dell’art.825, quarto comma. Si applica l’art.830, quarto comma.