Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia .La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.