Art. 789 — Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.Il decreto è comunicato alle parti .Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile , dichiara esecutivo il progetto , altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti [disp. att. 195] .