Art. 779 — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125] .Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizionedell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.[Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739] . Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [177 3, 738 ss.], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente .L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erededal beneficio d’inventario [c.c. 505].Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore .