Art. 771 — Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.];

3) l’esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588];

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764] .