Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.];
3) l’esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588];
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764] .
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