Art. 770 — Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [762 ss.], dell’istanza e del decreto di rimozione [752 ss.];

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [764 ss.] con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel n. 2 e la nota indicata nel n. 3 sono unite all’inventario.