Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli

L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.Se trova in essi qualche alterazione , deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.