Art. 754 — Apposizioni d’ufficio

L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo ;

2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore ;

3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato .
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.Nel caso indicato nel numero 3) i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.