Art. 750 — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [c.c. 492, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente , con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizionedel ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza[119; disp. att. 86], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte di appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della corte di appello provvede con ordinanza non impugnabile previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.