[I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[c.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 318, 320 3 – 4 – 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406, 410, 411, 412] .Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [c.c. 344], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio .]
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