[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente [c.c. 63].]
[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente [c.c. 63].]
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