Art. 729 — Pubblicazione della sentenza [ABROGATO]

[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia . Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l’annotazione sull’originale [730].]