Art. 728 — Comparizione [ABROGATO]

[Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71, 158].Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza .]