Art. 720 bis — Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [ABROGATO]

[Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.]