[Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.]
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