Art. 716 — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando [ABROGATO]

[L’interdicendo o l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni , anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c. .]