Art. 711 — Separazione consensuale [ABROGATO]

[Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente , su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente .]