Art. 707 — Comparizione personale delle parti [ABROGATO]

[I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore [82 ss.].Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto .Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata .]