Ogni domanda relativa al possesso [c.c. 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio , deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo .La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio .
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