Art. 685 — Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.