Art. 684 — Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore , con ordinanza non impugnabile , la revoca del sequestro conservativo [669decies, 671] prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [688, 818; disp. att. 86] .