Art. 669 quinquies — Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.