Art. 669 ter — Competenza anteriore alla causa

Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.Se competente per la causa di merito è il giudice di pace , la domanda si propone al tribunale .Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.