Art. 658 — Intimazione di sfratto per morosità

Il locatore [c.c. 1571] può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti .Se il canone consiste in derrate , il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.