Art. 647 — Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito , il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo . Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto .Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata .