Art. 640 — Rigetto della domanda

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova .Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato .Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.