Art. 600 — Convocazione dei comproprietari

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati , provvede , quando è possibile , alla separazione della quota in natura spettante al debitore [disp. att. 180].Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile , il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.


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