L’amministratore , nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice [disp. att. 178] . Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
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