Se la vendita [all’incanto] non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586 [disp. att. 164] .
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