Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti .Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’ art. 588.Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.