Art. 555 — Forma del pignoramento

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato , i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492 [disp. att. 170] .Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante , al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra .