Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore , il giudice dell’esecuzione , sentite le parti , provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente [disp. att. 164] .
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