Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore , il giudice dell’esecuzione , sentite le parti , provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente [disp. att. 164] .