L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti .Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti .
L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti .Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti .
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