Art. 535 — Prezzo base dell’incanto

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione , nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore [disp. att. 161], fissa il prezzo di apertura dell’incanto [539] o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.