Art. 529 — Istanza di assegnazione o di vendita

Decorso il termine di cui all’articolo 501 , il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [530, 685] .Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione [505].Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [c.c. 2762, 2766] .