Art. 528 — Intervento tardivo

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [541, 542], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza .I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.