Art. 525 — Condizione e tempo dell’intervento

[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile].Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per la assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [526-528, 530; art. 160 delle disp. att. c.p.c.].Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro , l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 .