Art. 524 — Pignoramento successivo

L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto , ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo .Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l’udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [528]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.