Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della meta’.In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione [520] .
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