Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.] .Se sono intervenuti altri creditori [498, 499], l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d’accordo fra tutti .