Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento , tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].