Art. 496 — Riduzione del pignoramento

Su istanza del debitore o anche di ufficio , quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente , il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558] .